Ex Legnochimica, l’ipotesi è di disastro ambientale

IL COMMENTO. La Procura di Cosenza chiude le indagini e notifica quattro avvisi di garanzia. Ma, se l’attenzione pubblica è massima sulla ricerca dei responsabili dell’inquinamento, il codice dell’ambiente impone obblighi pure sui «soggetti non responsabili della potenziale contaminazione».

Più informazioni su


    La vicenda della Legnochimica di Rende è una di quelle “patate bollenti” che investe tutti i livelli di responsabilità politica, amministrativa e industriale. La ex fabbrica, che per decenni ha prodotto pannelli di legno mescolando truciolati a sostanze chimiche oggi fuori legge, è accusata di aver causato l’inquinamento delle falde superficiali e profonde che finiscono nel vicino fiume CratiDa anni i cittadini chiedono la bonifica dei laghi non impermeabilizzati dove confluivano i reflui della produzione industriale, ma il balletto di responsabilità finora ha precluso l’avvio dei lavori. L’ultimo incendio, avvenuto lo scorso 9 giugno (spento dopo 36 ore di intenso lavoro di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile) ha però riacceso i riflettori pubblici sulla necessità di una ormai indifferibile soluzione della vicenda.

    In occasione dell’incendio del 9 giugno scorso, il sindaco di Rende ha emanato un’ordinanza in cui si imponeva di «evitare l’esposizione diretta ai fumi delle persone e degli alimenti».

    E, se i provvedimenti di ieri della Procura della Repubblica (riguardanti la notifica di avvisi di garanzia  a carico del sindaco di Rende, dell’assessore all’ambiente, del dirigente tecnico comunale e del liquidatore della fabbrica ora in fallimento), sembrano concentrarsi sulla ricerca dei responsabili dell’inquinamento – accertato fin dai tempi della “perizia Crisci” (2010) richiesta dalla Procura della Repubblica, il “Testo Unico sull’Ambiente (TUA)”pone dei precisi «obblighi di intervento e di notifica» anche a carico di «soggetti non responsabili della potenziale contaminazione».

    In particolare, il d. lgs. 152/2006 all’art. 245(2) dice che «fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.»

    La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro del sito nel novembre 2015 per un’estensione di 90 mila metri quadrati, ipotizzando un forte inquinamento di metalli pesanti nelle falde acquifere.

    Pertanto, la legge impone all’ente Provincia l’obbligo di individuare i responsabili dell’inquinamento, mentre concede la possibilità di iniziative volontarie di bonifica in capo ai soggetti che hanno la proprietà del sito o la sua disponibilità. Come dire, anche qualora non esistesse un preciso obbligo di legge, qualsiasi soggetto avente titolo può farsi avanti chiedendo di attivare delle iniziative volontarie di bonifica. Ma la legge prevede anche dell’altro. Infatti (art. 250), «qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.»

    Questo vuol dire che il Comune di Rende è obbligato ad intraprendere tutti gli adempimenti necessari o, «ove questo non provveda» dalla Regione Calabria, che – per finanziare il progetto i bonifica – può istituire un apposito fondo «nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio». In questo caso, le spese sostenute potranno essere risarcite all’amministrazione (art. 253) che potrà rifarsi sul responsabile dell’inquinamento oppure, in mancanza, sul «proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento» (a seguito però di un «provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità»).

    Il fenomeno delle autocombustioni dei laghi si ripete ogni qual volta le temperature diventano particolarmente calde.

    Considerato che il sito della Legnochimica si trova nell’area industriale di Rende, e che su parte della superficie originaria sono ospitate ora altre attività industriali e commerciali, si può facilmente ipotizzare che anche altri soggetti possono essere chiamati in causa, se non come direttamente responsabili dell’inquinamento, per lo meno come soggetti – loro malgrado – “incolpevoli”. Questi ultimi – a loro volta – potranno rivalersi sui responsabili, una volta individuatiQuindi, da una lettura complessiva del “Testo Unico sull’Ambiente”, si evince che né lo stato diliquidazione della società Legnochimica s.r.l., né la condizione di predissesto del Comune di Rende possono essere opposti per rimandare la bonifica del sito, che è prioritaria rispetto agli interessi di salute delle persone e della preservazione del territorio. Soprattutto se si ha a che fare – come in questo caso – con la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose.

    Matteo Oliveri, economista

    Più informazioni su