Movimento animalista. Anche la Calabria alla manifestazione di Roma per chiedere pene più severe contro le violenze sugli animali

Nella delegazione anche la responsabile provinciale del MA Cosenza, Mariella Cipparrone, che nel suo intervento ha ricordato la morte del cane Angelo

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    Anche il Movimento Animalista della Calabria ha partecipato, sabato 8 luglio alla manifestazione nazionale indetta a Roma della presidente, Michela Vittoria Brambilla, per chiedere pene più severe a carico di chi maltratta e uccide gli animali e per richiamare l’attenzione della pubblica opinione sull’emergenza randagismo, soprattutto al Sud.

    Un copioso gruppo di militanti della Regione, ha sfilato lungo via dei Fori imperiali fino alla piazza della Madonna di Loreto, davanti alla colonna Traiana, dove circa duemila manifestanti hanno ascoltato gli intervento dell’ex ministro e degli altri oratori. “È stato motivo di grande orgoglio e grande emozione – hanno spiegato i responsabili della Calabria – poter partecipare alla prima manifestazione nazionale del Movimento, che ha per tema la violenza contro gli animali, soprattutto per una regione come la nostra macchiata dal terribile delitto del cane Angelo diventato simbolo della malvagità umana sugli animali. Dobbiamo essere molto chiari: chi compie questi atti brutali contro i nostri amici animali deve andare in galera!”.

    In particolare la responsabile provinciale MA-Cosenza, Mariella Cipparrone, nel suo intervento romano ha catalizzato l’attenzione parlando di  “Giustizia per tutti” .. giustizia per chi non ha voce.. per i più indifesi.. a questo proposito prenderei le mosse, per introdurre l’argomento. dal processo di Angelo, recentemente conclusosi ed in cui io sono stata l’avvocato di due associazioni, ammesse alla costituzione di parte civile.

    I reati previsti contro gli animali sono  l’uccisione, il maltrattamento, il divieto di spettacoli e manifestazioni in cui si può verificare il maltrattamento, il divieto di combattimento tra cani (precisamente gli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies etc), inoltre è stato modificato l’art. 727 cp, inserendo il reato di abbandono di animali e prevedendo il maltrattamento in caso di detenzione di animali “in condizioni incompatibili  con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

    Prima di questa legge, i reati contro gli animali erano considerati come delitti contro il patrimonio, ora, invece, sono considerati come delitti che danneggiano il sentimento che si prova per gli animali.

    La domanda che, comunque, sorge spontanea, è come mai, attesa l’esistenza della legge sopra citata,  gli autori di eventuali crimini contro gli animali la fanno franca? 

    Il problema è che, alcuni degli articoli sopra indicati, a seconda del tipo di reati, come pena detentiva, partono come pena edittale, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 18 (per il maltrattamento, art. 544 ter, ed in questo caso, la reclusione è in alternativa alla multa da 5.000 a 30.000 €), da 4 mesi a 2 anni (per l’uccisione, art. 544 bis, e per il reato previsto dal 1° comma dell’art. 544 quater, cioè spettacoli e manifestazioni vietati).

    Cosa significa questo in termini pratici? Significa che sulle pene previste dagli articoli appena citati, si inserisce l’istituto della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cp. Infatti, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

    Il potere di applicazione di tale beneficio è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve tenere conto sia del ravvedimento dell’imputato condannato, che della gravità del reato.

    Ciò comporta, come risulta evidente, nel caso degli articoli sopra citati, che intervenendo tale istituto (anche se a discrezione del giudice), è veramente improbabile che gli eventuali imputati vadano in carcere, atteso che, in caso di età compresa tra i 18 e i 21 anni all’epoca del fatto, la sospensione condizionale della pena si applica anche se la pena detentiva inflitta è di 2 anni e mezzo.

     

    Nel caso, invece, del 2° comma dell’art. 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati in cui si verifichi maltrattamento, “sevizie e strazio degli animali”), e cioè di aumento della pena di 1/3 o della metà (se gli spettacoli o le manifestazioni vietati sono commessi in relazione a scommesse clandestine o per trarne profitto e se ne derivi la morte dell’animale), di fronte a tali circostanze aggravanti, se la pena venisse effettivamente comminata, ci sarebbe la possibilità del carcere per chi si macchia di tali crimini, nell’ipotesi non concorressero anche le circostanze attenuanti generiche. Lo stesso dicasi nel caso dell’art. 544 quinquies (divieto di combattimento tra animali), in cui ricorressero le circostanze aggravanti previste, che fanno aumentare la pena da 1/3 alla metà.

       

    (l’on. Brambilla con l’avv. Cipparrone)

    A tutto ciò si aggiungono le previsioni contenute nell’art. 62 bis che parla di circostanze attenuanti generiche che prevedono una diminuzione della pena, sono circostanze non tipizzate, come la confessione spontanea del colpevole, il corretto comportamento processuale, la collaborazione prestata nelle indagini ed altre situazioni di manifesto ravvedimento. E’ opportuno ricordare che, nel caso di precedenti condanne, la concessione delle circostanze in esame non è da intendersi come automatica, bensì deve essere motivata dal giudice con riferimento ad altri elementi considerati dallo stesso meritevoli di attuazione.

    Alla luce di tali premesse, il Movimento Animalista si batterà, in particolare, per ottenere la modifica del codice penale, e, dunque, l’aumento delle pene in caso di reati a danno degli animali, per garantire un’effettiva tutela degli animali, visto anche l’aumento esponenziale nell’ultimo anno degli episodi di crudeltà ed inaudita violenza, soprattutto, in nome dell’accresciuta sensibilità e considerazione da parte degli umani nei loro confronti.

    Per ritornare ad Angelo, entro il 25 luglio prossimo, il presidente, Alfredo Cosenza, depositerà le motivazioni della sentenza, il cui dispositivo è stato letto durante l’ultima udienza di questo processo ed in cui, i quattro imputati, sono stati condannati, come è noto, a 16 mesi di reclusione, pena sospesa, subordinata al trascorrere, da parte degli stessi in un canile-rifugio, per svolgere lavori socialmente utili, entro un anno dal passaggio in giudicato dalla sentenza. Se, entro i termini previsti per appellare la sentenza, gli imputati non lo faranno, la sentenza passerà in giudicato e, pertanto, entro un anno da allora, gli imputati saranno assegnati in canili della provincia di Cosenza per scontare i 6 mesi di lsu. E’ evidente che, se qualcosa dovesse andare storto durante questi 6 mesi, gli verrà revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e per loro si apriranno le porte del carcere.. Naturalmente, nella redazione delle motivazioni della sentenza, il Presidente indicherà le modalità di svolgimento di questi 6 mesi di lavoro nel canile.. è molto probabile che non sarà loro consentito di avvicinarsi agli animali, le loro mansioni consisteranno forse nel fare le pulizie.. E’ certo, comunque, dato l’equilibrio e la competenza, mostrata dal dott. Cosenza che, nel loro percorso, il magistrato prevederà la presenza degli assistenti sociali, dei volontari e del gestore del canile.    

     

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